Spiegazioni sul diritto all’oblio
Lo sviluppo delle nuove tecnologie e l’uso sempre più diffuso di Internet in tutti gli ambiti della vita hanno aumentato la massa dei dati memorizzati in Internet e le possibilità di interconnessione. Navigando sul web attraverso blog, reti sociali e quant’altro, si lasciano tuttavia numerose tracce. Il diritto all’oblio digitale, si può definire come la possibilità di controllare le proprie tracce e la propria sfera (privata e pubblica) online. Considerata la comparsa di programmi di ricerca e di analisi sempre più performanti, non si può però che constatare che tale diritto, inteso come la cancellazione completa e definitiva dei dati, è spesso un concetto illusorio.
Che cos’è il «diritto all’oblio»? Definizione e limiti
Il «diritto all’oblio» non è un concetto nuovo. Tale nozione è infatti già presente in alcune disposizioni legali: la legge prevede ad esempio un termine di cancellazione per i dati contenuti nel casellario giudiziale o nella maggior parte dei registri ufficiali.
Tale limitazione concernente la durata dell’elaborazione dei dati non è altro che un’applicazione concreta del principio di proporzionalità previsto anche nella legge federale sulla protezione dei dati (LPD). I principi di finalità e di proporzionalità impongono infatti che l’elaborazione dei dati non abbia una durata superiore a quella necessaria per raggiungere gli obiettivi previsti. Il diritto all’oblio si esplica anche nella possibilità di ritirare il consenso precedentemente dato ovvero di opporsi all’elaborazione dei propri dati e si concretizza in questi casi attraverso la cancellazione o anonimizzazione dei dati stessi.
Il diritto all’oblio non è un diritto assoluto. A seconda delle circostanze, possono esserci anche altri interessi in gioco. È opportuno allora, nel caso concreto, effettuare un di bilanciamento degli interessi tra il rispetto della sfera privata (il diritto all’oblio, appunto) e l’interesse all’elaborazione dei dati (nel caso di un contenuto pubblicato su Internet, ad esempio, concorrono la libertà d’espressione, il dovere di informazione e di memoria). La valutazione degli interessi varia a seconda delle circostanze specifiche. In altre parole, occorre chiedersi se le lesioni della personalità derivanti dall’elaborazione o dalla pubblicazione dei dati siano giustificate, all’occorrenza, da un interesse superiore.
Quando non sono stabiliti dalla legge, i diritti o gli obblighi concernenti il diritto all’oblio sono spesso difficili da attuare nella prassi, se non addirittura semplicemente ignorati. Non essendo in possesso dei propri dati personali in causa, la persona interessata non può semplicemente cancellarli, ma deve – spesso con mezzi limitati – intraprendere procedure lunghe e fastidiose per far rispettare i propri diritti.
Il «diritto all’oblio» nell’era di Internet
Al giorno d’oggi, le nuove tecnologie collocano «il diritto all’oblio» in un nuovo contesto in continua evoluzione. Il diritto all’oblio si può definire come la possibilità di controllare le proprie tracce e la propria sfera (privata e pubblica) online.
Mediante i blog, le reti sociali, le piattaforme o i forum di discussione, chi naviga in Internet lascia numerose tracce. Commenti, testi, foto, video o altri documenti sono pubblicati e sono resi accessibili praticamente all’istante a chiunque. Queste tracce possono essere anche involontarie: basti pensare agli indirizzi IP, ai cookie o alle richieste effettuate sui motori di ricerca. I contenuti raccolti sul web possono essere pubblicati anche senza il consenso delle persone interessate, se non addirittura a loro insaputa, nella maggior parte dei casi senza necessariamente l’intenzione di nuocere.
Sebbene i privati siano generalmente più solleciti nel pubblicare contenuti personali digitali, lo Stato non è in realtà da meno e alimenta Internet di dati personali pure lui (p. es. i dati del registro di commercio).
Molti dati sono così memorizzati sul web e resi accessibili a un largo pubblico. Benché l’accessibilità di questi dati presenta numerosi vantaggi, essa comporta anche molti rischi. Nella vita reale l’uomo dimentica; internet, invece, no. Nel mondo virtuale di Internet, i contenuti sono non solo accessibili quasi all’istante a chiunque e ovunque, ma diventano anche permanenti, perché una volta che i dati sono stati pubblicati, difficilmente possono essere rimossi in modo definitivo. I contenuti disponibili su Internet possono infatti essere copiati da terzi e sono rapidamente ripresi e strutturati per mezzo dei motori di ricerca secondo una logica che sfugge sia alle persone interessate sia agli artefici della pubblicazione stessa.
La moltiplicazione dei contenuti su scala globale, lo sviluppo delle tecnologie (p. es. i sistemi di riconoscimento facciale, le tecniche di geolocalizzazione o ancora la transizione dalla carta al digitale) e le modalità di funzionamento dei motori di ricerca accentuano ulteriormente la perdita di controllo sui dati. Di conseguenza, non si ha sempre coscienza dell’uso che viene fatto dei propri dati o che se ne potrebbe fare in futuro, e delle possibili interconnessioni tra i vari dati messi a disposizione. Considerata la comparsa di programmi di ricerca e di analisi sempre più performanti, in combinazione con le capacità quasi illimitate di memorizzazione («big data»), non si può che constatare che il diritto all’oblio, inteso come la cancellazione completa e definitiva dei dati, è spesso un concetto illusorio.
E non si salvano neppure fatti o avvenimenti verificatisi prima dell’avvento di Internet: gli archivi cartacei dei giornali – o di altri documenti – sono digitalizzati e sono reperibili sul web. Gli eventi «dimenticati» possono quindi riemergere, portando le persone interessate a confrontarsi con il fatto molti anni dopo il suo accadimento. Le conseguenze di questa perdita di controllo possono essere imbarazzanti, se non addirittura disastrose. Un’informazione fornita in un determinato contesto può essere riutilizzata per uno scopo completamente diverso. Così, un aneddoto o un altro fatto pubblicato un giorno (volontariamente o no) su Internet, può mettere in pericolo gli interessi della persona in causa.
Internet non conosce confini: non solo le informazioni vengono diffuse a livello mondiale, ma l’aspetto internazionale complica in larga misura la possibilità di far valere giuridicamente i propri diritti. Si pongono infatti questioni complesse a livello di procedura, quali la determinazione del foro e del diritto applicabili.
Se si considerano i vari fattori in gioco, ovvero lo sviluppo di nuove tecnologie, la moltiplicazione e la diversità dell’elaborazione dei dati e gli ostacoli legislativi e procedurali in un contesto internazionale, si capisce come l’attuazione del «diritto all’oblio» possa diventare una vera e propria sfida.

